CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO RCH INVOICE BOX A-CUBE
Versione del 16/12/2024
Le presenti condizioni generali di fornitura (“Condizioni Generali”) sottoscritte con RCH S.p.A., con sede in Silea (TV) via Cendon n. 39, p. iva 01033470251, in persona del legale rappresentante pro tempore (“RCH”) disciplinano le modalità e le condizioni di fornitura del servizio di fatturazione elettronica denominato “RCH Invoice Box” (“Servizio”), acquistato per il tramite della piattaforma online denominata “RCHXMarket” (“Piattaforma Xmarket”) ed erogato a favore dei clienti RCH (“Cliente/i RCH” o “Operatore Economico”) dotati di registratori di cassa telematici android RCH e dei sistemi telematici android (POS) (“Dispositivi RCH”).
- – Struttura del contratto
1.1. Il contratto di fornitura del Servizio (“Contratto”) è costituito dai seguenti documenti:
- le presenti Condizioni Generali;
- il modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento ex art. 28 GDPR (reg. UE 679/16);
- – Oggetto
2.1. RCH si impegna a fornire al Cliente RCH, che si impegna ad acquistare con le modalità di seguito descritte, il Servizio, che consente agli Operatori Economici di emettere fatture elettroniche verso soggetti muniti di p. iva (B2B), consumatori finali (B2C), pubblica amministrazione (PA) e soggetti esteri, dai propri Dispositivi RCH, mediante la:
- generazione delle fatture elettroniche in formato xml, tramite la creazione automatica dell’anagrafica dei destinatari della fattura medesima, la sincronizzazione dei Dispositivi RCH con la Piattaforma Xstore che consente l’erogazione dei servizi di gestione, visualizzazione e memorizzazione a fini interni di tali documenti, con possibilità per il Cliente RCH di modificare e/o correggere i file in formato xml non ancora inviati e/o scartati dal sistema di interscambio, nonché dei servizi statistici e più in generale servizi collegati alla gestione delle fatture elettroniche;
- trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio in conformità al D.M. n. 55 del 03.04.2013 e al D.LGS. 127/2015 e ss. mm. e la conservazione delle fatture ai sensi delle Linee Guida dell’AGID dd. 09.09.2020 e un monitoraggio del ciclo attivo e passivo del processo di fatturazione elettronica.
2.2. L’acquisto del Servizio avviene secondo le modalità e i termini economici indicati nella Piattaforma Xmarket, mediante l’acquisto da parte del Cliente RCH di un primo pacchetto di fatture elettroniche, in conformità con l’opzione ivi prescelta (“Pacchetto Fatture”).
- – Perfezionamento e durata del Contratto
3.1. Il perfezionamento del Contratto comporta l’integrale accettazione da parte del Cliente RCH delle presenti Condizioni Generali nonché di tutti i documenti di cui al precedente art. 1, mediante l’apposizione di un flag e/o di un segno di spunta durante il processo di acquisto del Servizio.
3.2. Il Contratto si intende perfezionato al momento del completamento del processo di acquisto del Servizio per il tramite della Piattaforma RCH da parte dell’Operatore Economico, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 2.2.
3.3. La durata del Contratto è di 1 (uno) anno dal momento dell’attivazione del Servizio, secondo le modalità previste al successivo art. 5, e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna parte potrà inviare all’altra almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza contrattuale.
3.4. Resta inteso che nel corso della decorrenza del Contratto, il Cliente RCH potrà godere del Servizio coperto dal Pacchetto Fatture acquistato sino al completo esaurimento del Pacchetto Fatture medesimo, che dovrà in ogni caso avvenire entro il termine del Contratto. Ne consegue che la naturale scadenza del Contratto e/o la cessazione anticipata del Contratto, per qualsivoglia titolo o ragione, determinerà l’immediata perdita delle eventuali fatture elettroniche acquistate con il Pacchetto Fatture non ancora utilizzate alla data di cessazione del Contratto, senza la possibilità per il Cliente RCH di chiedere qualsivoglia rimborso e/o indennizzo di sorta.
3.5. Ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 3.4., qualora il Contratto venga rinnovato ai sensi del precedente art. 3.3., le fatture elettroniche acquistate per il tramite dell’opzione Pacchetto Fatture e non ancora utilizzate alla naturale scadenza del Contratto, potranno essere godute nel successivo periodo di rinnovo del Contratto, eventualmente in aggiunta al nuovo Pacchetto Fatture.
- – Corrispettivo
4.1. Il corrispettivo del Servizio (“Corrispettivo”) è quello indicato nella Piattaforma Xmarket e sarà parimenti dovuto secondo le modalità ivi previste.
4.2. Ai sensi dell’art. 1182, comma 3 c.c. i pagamenti dovranno essere effettuati presso il domicilio di RCH. Non si accettano pagamenti effettuati a terzi. Il Cliente RCH è responsabile della modalità del pagamento del Corrispettivo e sostiene tutte le spese legate alle modalità di pagamento. Resta inteso che il Corrispettivo è considerato pagato quando risulta accreditato in via definitiva sul conto corrente di RCH presso la banca da questi designata.
- Attivazione ed esecuzione del Servizio
5.1. Il Servizio sarà attivato nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a far data dal perfezionamento del Contratto ai sensi del precedente art. 3. Tale termine deve intendersi puramente indicativo e non essenziale.
5.2. Il Cliente RCH dichiara di essere l’unico fruitore del Servizio. Nel caso in cui il Cliente RCH consentisse l’accesso al Servizio anche a soggetti terzi, se ne assume ogni rischio e responsabilità.
- – Responsabilità di RCH
6.1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, nonché fermo restando quanto previsto al presente art. 6, la responsabilità di RCH nei confronti dell’Operatore Economico in caso di violazione alle disposizioni contenute nel Contratto sarà limitata esclusivamente al risarcimento del danno emergente e in ogni caso non potrà eccedere un importo pari all’ammontare del Corrispettivo.
6.2. In nessun caso RCH potrà essere ritenuta responsabile per eventuali pregiudizi patiti dal Cliente RCH che derivino, direttamente o indirettamente, da inadempimenti del Cliente RCH al presente Contratto, ivi compreso l’utilizzo e/o interpretazione in modo erroneo dei risultati dei Servizi, nonché qualunque ipotesi in cui il Cliente RCH non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese da RCH.
Resta inteso che, in ogni caso, RCH non è responsabile dei dati e delle informazioni erroneamente e/o incompletamente inserite dal Cliente RCH per il tramite del Dispositivo RCH e conseguentemente riportati nei documenti oggetto di fatturazione elettronica, relativamente a, in via esemplificativa e non esaustiva, natura, qualità e quantità dei beni/servizi, dei corrispettivi, termini di pagamento della base imponibile e delle aliquote riportati in fattura, nonché denominazione o ragione sociale, nome, cognome, codice fiscale, partita iva, codice destinatario riportati in fattura,; pertanto RCH non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di qualunque conseguenza pregiudizievole, di carattere fiscale, tributario, civile o penale, anche di natura sanzionatoria, a carico dell’Operatore Economico.
- – Manleva a favore di RCH
7.1. Il Cliente RCH si impegna a manlevare e tenere indenne RCH da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e scaturente dal mancato rispetto degli obblighi di cui è gravato l’Operatore Economico in forza del presente Contratto, con particolare riferimento alle Condizioni Generali.
- – Clausola risolutiva espressa
8.1. In caso di inadempimento da parte del Cliente RCH anche di uno solo degli obblighi di cui all’art. 4 (corrispettivo), 7 (manleva a favore di RCH) del Contratto, RCH potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice comunicazione per iscritto, ferma restando la non ripetibilità del Corrispettivo.
- – Clausola solve et repete – facoltà di sospensione del Servizio
9.1. In nessun caso il pagamento del Corrispettivo dovuto a RCH potrà essere sospeso, differito o ridotto dal Cliente RCH, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che l’Operatore Economico vanti nei confronti di RCH, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
9.2. Il mancato pagamento, integrale o parziale, del Corrispettivo, abiliterà RCH a sospendere l’erogazione del Servizio, sino al momento in cui il Cliente RCH avrà sanato la morosità, impregiudicato in ogni caso il diritto di RCH di risolvere il presente Contratto, anche senza il preventivo esercizio da parte di RCH della facoltà di sospensione del Servizio.
- – Modifiche o integrazioni
10.1. Qualunque modifica o integrazione del presente Contratto dovrà essere stipulata in forma scritta.
- – Divieto di cessione del Contratto
11.1. Il Cliente RCH non potrà cedere il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di RCH.
- – Riservatezza
12.1. Durante il periodo di efficacia del presente Contratto, RCH e il Cliente RCH si impegnano a non divulgare a terzi alcuna informazione relativa al presente Contratto, se non con espresso consenso dell’altra Parte, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi al Servizio.
- – Proprietà intellettuale
13.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale ed i diritti d’autore di RCH quali i marchi (con particolare riferimento ai marchi “RCH” e “MCT”), loghi, nomi, nomi a dominio (con particolare riferimento a www.rch.it; www.rch-spa.it; xstore.rch.it; xmarket.rch.it; xmarket.rch-spa.com; www.mct-italy.com), diritti di brevetto e ogni altro diritto sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali, sui modelli di utilità, know-how, software (ivi compreso il codice soggetto), semilavorati software, firmware, nascenti e/o direttamente e/o indirettamente connessi con il Servizio, sono e resteranno di esclusiva proprietà di RCH.
- – Legge applicabile e foro competente
14.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.
14.2. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.